Art. 2.
(Modifica all'articolo 1 del decreto-legge n. 338 del 1989).

      1. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogato il comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n.389. I provvedimenti adottati sulla base della citata disposizione rimangono privi di effetti.

 

Pag. 4